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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
4.012.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, degli studi di settore e dei parametri)

  1. Sono abrogati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed i parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri, degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  3. Sono altresì abrogate le norme che fanno rinvio a qualsiasi titolo alle disposizioni abrogate dal presente articolo.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5. Ove le risorse individuate nel comma 4 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
  6. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 5 si applica nelle seguenti misure: a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda; b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
  7. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
  8. È obbligato al pagamento dell'imposta: a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro; b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
  9. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
  11. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.
  12. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 5 a 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.