Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Limiti di pignorabilità)
1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente e comunque non oltre l'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.
2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:
a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
b) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto pignorabile delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione è computato avendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente e comunque nei limiti dell'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici»;
c) all'ottavo comma, dopo la parola: «quiescenza,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:
«il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».