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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
37.036. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati all'articolo 37-ter.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui al presente articolo e agli articoli 37-ter e 37-quater. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 37-ter.
(Compiti e funzioni del Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
   a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
   b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
   c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
   d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
   e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
   f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
   g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

  2. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.
  3. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui all'articolo 37-quater, comma 2, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

Art. 37-quater.

(Composizione e funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e disposizioni transitorie)

  1. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.
  2. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200.000 euro per l'anno 2019.