Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per il servizio civile nazionale)
1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 97.289.496 euro per l'anno 2019.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.