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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
37.032.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Stabilizzazione e innovazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori)

  1. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ciascun anno, direttamente agli Istituti Tecnici Superiori, già funzionanti nell'anno formativo 2018/2019, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori definiti nell'allegato tecnico dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.
  3. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.
  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.