stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
37.018.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente:
   a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.
   2020:
    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000
   2021:
    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.
   b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.
   2020:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2021:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.