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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
36.028.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la valorizzazione specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa all'anno 2019, e entro il 15 marzo 2020 per la previsione relativa all'anno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.