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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
36.017.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa al 2019 e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.