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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
35.2. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti misure:
   a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del C.C.N.L funzioni centrali per il triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per il 2019, di euro 1.500.000 per il 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dal 2021 e il periodo «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2019, ad euro 24.000.000 per l'anno 2020 e ad euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis e all'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione;
   b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il periodo «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» è sostituito dal periodo «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale». In relazione a quanto previsto dalla presente lettera, con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono modificate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016;
   c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato alla assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IVa Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 21 novembre 2006 la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, e all'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.730.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge;
   d) i seguenti importi sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
    1) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136; dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
    2) del 10 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
    3) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   e) le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente;
   f) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro la previsione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Agenzia, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.