Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A partire dall'anno 2019, nel limite di 200 milioni di euro annui, la dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in ragione delle esigenze tecniche e funzionali, di concerto con INPS e INAIL, può incrementare la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.»;
b) all'articolo 7:
1) i commi 1 e 3 sono abrogati;
2) al comma 2, le parole: «che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento» sono soppresse.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.