Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)
1. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.