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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
32.05.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Personale ricerca sanitaria)

  1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 n. 2005/251/CE, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo dirigenziale e uno non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
  2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nel presente articolo, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, per quello che concerne il ruolo non ruolo dirigenziale, e del contratto della Dirigenza Sanità per il ruolo dirigenziale, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e gli inquadramenti previsti nella dirigenza, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato di cui al comma 3, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica, in relazione a quanto previsto dal comma 1, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.
  3. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 40 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per tutte le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A garanzia delle coperture delle risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca verranno inserite risorse ad hoc che garantiranno il fondo per tutta la durata dei contratti stipulati in base al presente comma.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 3.
  5. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 3 nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 6. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 3.
  6. Il personale assunto ai sensi del comma 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.
  7. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale o nei rispettivi ruoli della ricerca come specificato dal comma 1, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il primo o il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 6.
  8. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Il costo del contratto grava sul fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
  9. Gli istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 5 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 6.
  10. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 3 e 11 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  11. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità e di quello della dirigenza di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2018, con rapporti di lavoro flessibile, ivi compreso il personale con borsa di studio, instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque con contratti flessibili o almeno 5 anni negli ultimi 8 con borsa di studio, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 6.
  12. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 11, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3.