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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
31.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.
  3-ter. I redditi di cui al comma 3-bis non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.