Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2019 e di un milione di euro annui a decorrere dal 2020.