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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
30.04.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Transiti del personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato)

  1. Il personale in servizio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, può presentare domanda per il transito, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, in altra amministrazione statale tra quelle individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità da applicare alle procedure di transito, compresi il numero e il ruolo del personale da destinare alle amministrazioni di assegnazione, senza pregiudizio per le facoltà assunzionali di queste ultime previste dalla legge. Le relative domande dovranno essere presentate nei venti giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire dalle amministrazioni di appartenenza a quelle destinatarie.
  3. Il personale di cui al comma 1 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza all'atto del transito in altra amministrazione statale cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. In caso di transito in altra Forza di polizia, si applica l'articolo 864, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  4. Il periodo di servizio maturato nelle amministrazioni di provenienza è valido ad ogni effetto giuridico ed economico. Al personale transitato è dovuta la corresponsione della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo. Il transito nell'amministrazione di cui all'articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, avviene nel solo anno 2019, in extraorganico, e in un contingente massimo di trecento unità.
  6. Per l'anno 2019, e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di trecento unità nei ruoli base dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1o dicembre.
  7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 6, pari a un importo massimo di euro 614.863 per l'anno 2019, 10.345.659,5 per l'anno 2020, 12.465.162 per l'anno 2021, 12.465.162 per l'anno 2022, 12.465.162 per l'anno 2023, 12.501.106,5 per l'anno 2024, 12.896.496 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.