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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
28.4.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili professionali adeguati. Altresì, è autorizzata la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  16-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 16-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.