Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per l'anno 2019, a 3.966.350 per l'anno 2020 e a euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.