Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Forme di lavoro flessibile)
1. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.