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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
27.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Investimenti qualificati)

  1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90 comma 2, è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.