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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
27.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 89, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    b.1) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis al citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
    b.2) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in start-up innovative come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

  2) il comma 95 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.