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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
27.08. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 2, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di cui alla lettera b) del comma 2, spetta un rimborso, in misura pari al 50 per cento del totale, delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 di cui al CCNL-Logistica, trasporto merci e spedizione;
   b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiane, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

  3. Alle imprese di cui al comma 2, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 1, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
  4. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. Il rimborso di cui al comma 1 è escluso per i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 ed è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021.