Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 200 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva, e il cui profilo professionale sia stato definito da leggi regionali preesistenti, continua a trovare applicazione quarto previsto dalle medesime leggi».