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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.6.

  Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'Interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 382 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, e 375 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, di 369 milioni di euro per l'anno 2024, di 378 milioni di euro per l'anno 2025 e di 344 milioni a decorrere dall'anno 2025.