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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.44. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.44.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.