Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è riconosciuto anche per gli anni a decorrere dal 2019, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000.