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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.099. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.099.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza in base alle norme attuative dell'articolo 21, possono optare per un programma di lavoro, detto «lavoro di cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali. L'importo spettante per la prestazione di lavoro di cittadinanza è pari all'importo massimo del reddito di cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
  2. Chi partecipa al programma di lavoro di cittadinanza di cui al comma 1 può in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di reddito di cittadinanza.
  3. I progetti di lavoro di cittadinanza sono finanziati, nei limiti di 1 miliardo di euro l'anno, attraverso un Fondo, denominato «Fondo per il lavoro di cittadinanza» alimentato dalla riduzione di pari importo del Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al precedente articolo 21. Il 45 per cento delle risorse dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate nel Mezzogiorno.
  4. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali. I progetti possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente no-profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter gestire l'inserimento di lavoratori dei programmi. Gli enti territoriali dovranno tenere conto, nella formulazione dei progetti, che i costi, organizzativi e materiali degli stessi, restano a loro carico.
  5. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione, svolto dalla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  6. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, rischiano il licenziamento. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a tale opzione.
  7. I progetti devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente, naturale e storico, delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori di quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come:
   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.