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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.067. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.067.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni conclusive di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

  1. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
  2. Dall'attuazione del comma 1 derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.330 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.630 milioni di euro.