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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.062. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.062.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivo all'occupazione stabile)

  1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 90, comma 2, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.