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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.06.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex «Obiettivo Convergenza»)

  1. Al Capo I del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 24-ter. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepite all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex “Obiettivo Convergenza” ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.