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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.0124. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.0124.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 240 e le parole: 400 con le seguenti: 390.