All'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. A tutela degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali erogati dall'Italia o dal Paese di residenza è istituito un apposito Fondo di euro 10 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. Le risorse per l'istituzione del fondo di cui al comma 1 saranno reperite nell'ambito del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21, comma 2.