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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
20.04.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO

Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Riduzione del costo del lavoro)

  1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.
  2. Con riferimento al periodo decorrente dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
  3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.470 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.