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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.70. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.70.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».
  23-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
  23-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
  23-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».
  23-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.