Aggiungere, in fine, il seguente comma:
23-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono inserite le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».