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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.17.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
  23-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 23-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.
  23-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 23-bis e 23-ter, quantificati in 10,3 milioni per il 2019, in 25,7 milioni per il 2020 e in 46,3 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.