stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.19. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
17.19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
  2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
  3. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
   a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
   b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
   c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
   d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
   e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
   f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
   g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;
   h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
  5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.
  7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
  8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.