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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.66. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
16.66.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

  Conseguentemente, all'articolo 64, commi 1 e 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.

  Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.