Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere funzionali al contrasto del rischio idrogeologico dei territori percorsi dagli incendi è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con i decreti di cui al comma 3, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata la ripartizione delle risorse attribuendo precedenza ai contesti maggiormente critici sul territorio nazionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.