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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.48. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
16.48.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024». Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
  3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.