stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
16.13.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017.

ident. 16.12.