Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento dell'incentivo alle imprese ferroviarie per il trasporto merci)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzato il finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019, 395 milioni di euro per l'anno 2020, 395 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.