Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Piano per il contrasto al dissesto idrogeologico)
1. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
2. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.
4. Le risorse di cui alla presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.