stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
13.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi trenta giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di ruling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.