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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
13.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art.13-bis.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

  1. La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, così come definite in base all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il credito di imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
  4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.