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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
11.029.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito per interventi antisismici)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  «1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.
  1-novies. Il credito di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
  1-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.