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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.89.026.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
0.89.026.1.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta. Per tutte le concessioni di gioco in essere è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessioni apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti, anche in regime di proroga, e che già non prevedano tale misura.

  Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 80 le parole: le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019. sono soppresse.

em. 89.026.