Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le Fondazioni lirico sinfoniche non raggiungano gli obiettivi previsti nei termini indicati i sovrintendenti o i commissari a nomina o a contratto dovranno essere destituiti o destinati ad altri incarichi con commissari nominati dal Ministero per i beni e le attività culturali previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.