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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.42.037.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
0.42.037.4.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di consentire il recupero delle somme richieste alle aziende farmaceutiche a titolo di payback per gli anni 2016 e 2017, definendo al contempo il superamento del contenzioso in essere, l'AIFA è autorizzata a sottoscrivere specifici accordi con le singole aziende farmaceutiche. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi con le aziende già sottoscritti da AIFA in virtù dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La sottoscrizione degli specifici accordi relativi al payback degli anni 2016 e 2017 dovrà avvenire entro e non oltre il 15 febbraio 2019. Le somme derivanti dalla sottoscrizione dei singoli accordi saranno versate alle competenti Amministrazioni entro i successivi sessanta giorni. La differenza tra gli importi richiesti alle aziende a titolo di payback per gli anni 2016, 2017 e quanto effettivamente versato a seguito degli accordi di cui al precedente comma, sarà coperta fino a concorrenza dagli importi programmati per la spesa territoriale degli anni di cui sopra e non utilizzati.

em. 42.037.