Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento delegato della Commissione CE 2 ottobre 2015 n. 2016/161 che integra la direttiva 2001/83/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
1-quater. Le confezioni dei medicinali destinati alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza».