Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, nel limite di 150 unità e di maggiori oneri non superiori a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, l'importo destinato ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, ai quali è applicato, a partire dall'anno accademico 2019-2020 per la durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 18 milioni a decorrere dall'anno 2022.